PROCEDURE DOGANALI NEGLI SCAMBI CON LA GRAN BRETAGNA
Procedure doganali negli scambi con la Gran Bretagna
Dal 1 gennaio 2021, la Gran Bretagna non fa più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise)
dell’Unione europea. Pertanto, l’uscita e l’entrata delle merci tra la UE e il Regno Unito vengono
assoggettate alle regole previste dalle norme unionali per i paesi terzi, compresa la reintroduzione
delle operazioni doganali di esportazione e di importazione.
È opportuno però precisare che, alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa
doganale unionale continua, invece, ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur essendo la stessa parte del
territorio doganale del Regno Unito. In tale contesto, l’Irlanda del Nord sarà identificata con la sigla
“XI”.
Gli effetti del nuovo scenario commerciale sono stati mitigati dal Trade and Cooperation
Agreement, l’accordo raggiunto tra UE e UK in data 24 dicembre 2020, che ha posto fine ad una
lunghissima fase di negoziati; l’Agreement è stato raggiunto molto tardi, quasi in prossimità del
termine di scadenza e pertanto, in attesa che venga completato l’iter legislativo per
l’approvazione da parte dei singoli stati membri, il Consiglio europeo ha adottato una decisione
per l’applicazione provvisoria dell’accordo, dal 1.1.2021 al 28.02.2021.
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la circolare 49 del 30.12.2020 nella quale vengono
fornite indicazioni utili ai soggetti (privati e aziende) che intendono importare o esportare da e
verso UK. La circolare tiene conto, ovviamente, di quanto previsto nel citato accordo in merito
all’origine dei prodotti importati/esportati, ai fini dell’applicazione dei dazi.
Origine della merce e applicazione dei dazi doganali. Alla luce di quanto disposto dall’art. 5 della
Parte II dell’Accordo, è vietata l’applicazione di dazi doganali negli scambi reciproci. Affinché
questo avvenga, tuttavia, non è sufficiente la provenienza della merce, ma è necessario che i
prodotti rispettino le regole di origine previste dal Capitolo 2 dell’Accordo. In particolare,
l’origine della merce può essere alternativamente attestata:
a) da dichiarazione dell’esportatore, rilasciata secondo il modello elaborato dall’Agenzia
delle Dogane, in conformità con il relativo allegato (Allegato n. 4) dell’Accordo;
b) da conoscenza da parte dell’importatore del carattere originario del prodotto.
In entrambi i casi, importatore e esportatore devono essere in grado, in ogni momento, di
giustificare l’origine unionale delle merci.
La dichiarazione può essere rilasciata su fattura o su altro documento commerciale che
accompagni la merce e può essere riferita ad una singola spedizione o spedizioni multiple.
Per spedizioni fino a 6000 euro di valore, la dichiarazione può essere rilasciata liberamente. Oltre
tale soglia, dobbiamo distinguere tra i soggetti che sono già registrati nel sistema REX (Sistema
degli esportatori registrati per la certificazione dell’origine dei prodotti, nelle relazioni
commerciali tra UE e alcuni paesi o gruppi di Paesi) e quindi dispongono del relativo codice e
coloro che ne sono privi. I primi possono indicare sulla dichiarazione il loro codice REX; i secondi
potranno identificarsi con il codice EORI e l’indirizzo completo, in attesa di provvedere alla
registrazione.
Operazioni doganali. Il Regno Unito ha aderito alla Convenzione di Transito Comune quale parte
contraente a sé stante. Pertanto, le spedizioni verso UK possono essere vincolate al regime del
transito. E’ un aspetto molto importante, perché lo stesso documento emesso all’atto
dell’esportazione potrà scortare le merci fino a destino, senza la necessità di ulteriori cauzioni
all’entrata in UK.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, nella citata circolare 49, l’Agenzia fornisce alcune
indicazione per semplificare e snellire lo svolgimento delle operazioni doganali:
– Ufficio doganale competente: l’Agenzia richiama l’attenzione su quanto disposto dalla
normativa comunitaria e in particolare dall’art. 221 del Reg. 2015/2447 che individua, quale
ufficio di esportazione, fatte salve alcune limitate eccezioni, l’ufficio competente per il luogo
dove risiede l’esportatore ovvero per il luogo dove vengono imballate le merci; tale
raccomandazione, naturalmente, è estesa a tutte le esportazioni e non soltanto a quelle verso
UK: per sveltire le operazioni doganali (considerato che, per ragioni logistiche, le formalità
doganali presso le dogane interne richiedono tempistiche minori), per decongestionare le
dogane portuali e aeroportuali (che saranno messe ancora più sotto pressione dalla mole
crescente di operazioni doganali da e verso UK) e per rendere più rapido e sicuro il processo di
appuramento a posteriori delle operazioni doganali, ai fini della non imponibilità.
– Luogo approvato: l’autorizzazione all’utilizzo di un luogo approvato (come previsto dall’art. 139
del Reg. UE 952/2013), consente lo svolgimento delle operazioni doganali in un luogo diverso dalla
dogana e solitamente coincidente con lo stabilimento dell’azienda (sdoganamento in house); in
tal senso, l’Agenzia delle Dogane introduce interessanti semplificazioni consentendo, alle aziende
e agli operatori, di richiedere che l’autorizzazione venga rilasciata in modalità semplificata, senza
che le autorità doganali effettuino un sopralluogo fisico presso il sito interessato.
In questo caso, gli operatori dovranno presentare all’Ufficio doganale competente un’istanza
corredata:
1) da una planimetria dello stabilimento,
2) da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e
3) dall’autodichiarazione con la quale verrà motivata la richiesta di rilascio dell’autorizzazione in
modalità semplificata.
L’Ufficio delle dogane competente, ove ricorrano i requisiti, rilascerà l’autorizzazione
direttamente sulla base della documentazione presentata.
In allegato alla presente, il modello delle due dichiarazioni citate:
1) Dichiarazione di origine dell’esportatore
2) Autodichiarazione per la richiesta in forma semplificata dell’autorizzazione all’utilizzo di un
luogo approvato.
Ulteriori e più dettagliate informazioni Vi verranno tempestivamente comunicate non appena ne
avremo notizia.