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CONVENZIONE SOLAS

CONVENZIONE SOLAS – DETERMINAZIONE MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE

 

Con la presente,  vogliamo fornire alcune informazioni schematizzate in merito alla nuova normativa SOLAS 74 che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio 2016

Norme di riferimento

Convenzione SOLAS 1974 Acronimo di “ Security of Life at Sea”  è una convenzione internazionale finalizzata alla sicurezza in mare. L’ultima versione risale al 1974 ed è stata ratificata in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 313
Decreto Dirigenziale 5 maggio 2016 Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore
Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitaneriedi porto n. 125/2016 Fornisce elementi interpretativi per una corretta applicazione sia della Regola VI della Convenzione SOLAS sia della normativa nazionale

 

Il  primo luglio 2016 ,  entrerà in vigore un importante emendamento alla Regola 2 del Cap. VI della Convenzione SOLAS.

In particolare,  non sarà più consentito alle Compagnie di Navigazione l’imbarco dei contenitori senza la preventiva dichiarazione della massa lorda verificata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con il decreto Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie del 5 maggio 2016,   per fornire indicazioni tecniche in merito agli strumenti ed alle procedure di pesatura.

Il Comando generale delle  Capitanerie di Portoha successivamente diramato la circolare 125/2016 contenente ulteriori elementi interpretativi.

E’ emerso un quadro normativo che possiamo riassumere nel seguente schema.

Autorità preposta Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

 

Soggetto giuridico cui spetta l’onere di documentare la massa lorda verificata Shipper. Inteso come caricatore. Il soggetto il cui nome figura nell’apposita casella della polizza di carico
Documentazione Shippingdocument. Il documento di trasporto è il documento mediante il quale viene fornita la massa lorda verificata. Non esiste un modello univoco con il quale dichiarare il VGM, che potrà consistere in una dichiarazione in forma libera.
Massa lorda Si intende il peso lordo della merce compreso l’imballaggio ed i materiali di rizzaggio,  aumentati del peso del contenitore.
Strumenti per la pesatura Gli strumenti regolamentari sono quelli omologati ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.92 n. 517 (novellato con D.Lgvo  83/2016), Decreto Legislativo 02.02.2007 n. 22 (novellato con D.Lgvo  84/2016) e per gli strumenti più antichi del Regio Decreto 19 giugno 1902 n. 226
Metodi  per la pesatura Gli emendamenti attribuiscono allo shipper la possibilità di optare per uno dei due metodi previsti per l’ottenimento della massa lorda verificabile:

Metodo 1:Pesatura del contenitore chiuso e sigillato. La massa del contenitore può esser desunta anche dalla documentazione di pesatura fornita da una parte terza.

Metodo 2 – Fase 1) Pesatura dei singoli colli;

Fase 2) Pesatura dei materiali di imballaggio e

rizzaggio;

Fase 3) determinazione della tara delcnt.

La massa lorda risulterà dalla sommatorie degli elementi pesati nelle tre diverse fasi.

La possibilità di ricorrere al metodo 2) implica il possesso di alcuni requisiti di natura soggettiva:

1)      Certificazione ISO

2)      Certificazione AEO nelle due forme previste dal nuovo codice doganale dell’unione (AEOC o AEOS)

In entrambi i casi,  è necessario, tuttavia,  che l’iter di certificazione abbia preso in esame anche i processi di pesatura.

Il possesso delle certificazioni dovrà essere documentato inviandone copia al Comando Gen. del Corpo delle  Capitanerie.

Periodo Transitorio E’ previsto un periodo transitorio di  mesi dodici nel corso dei quali potranno essere utilizzati strumenti diversi da quelli regolamentari
Sanzioni In caso di irregolarità, si ipotizzano sanzioni penali   a  norma dell’art. 483 del codice penale a carico dello Shipper