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ESPORTATORI ABITUALI, SI ALLA DETRAZIONE IVA DOPO LA CONCILIAZIONE

Necessario però aver versato anche interessi e sanzioni
L’esportatore abituale che si avvale della conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del Dlgs 546/1992 per “chiudere” un accertamento in relazione a violazioni nell’utilizzo del plafond per acquisti senza applicazione dell’imposta, può detrarre l’Iva pagata per effetto della definizione, sempre che abbia versato anche gli interessi e le sanzioni. Questa, in sintesi, è la conclusione cui giunge la risposta28 pubblicata ieri sul sito delle Entrate in risposta all’interpello di un contribuente.
In pratica, l’Agenzia coordina concetti già espressi con la circolare 35/E/2013, diramata per fornire chiarimenti in relazione all’articolo 60, comma 7, Dpr 633/1972, il quale, da un lato, consente al fornitore che abbia subito un accertamento di esercitare la rivalsa dell’imposta contestata, previo integrale pagamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi, e, dall’altro lato, permette al cessionario/committente di detrarre l’Iva così addebitatagli. Nel suddetto documento, in effetti, era stato precisato che il diritto di detrazione dell’Iva accertata spetta anche nelle ipotesi in cui il debitore dell’imposta dev’essere individuato nel cliente (cessionario/committente), anziché, come avviene in base alle ordinarie regole, nel cedente/prestatore. E ciò, in forza del principio della neutralità dell’imposta.
Questa situazione si verifica nel regime dell’inversione contabile, ma anche nelle situazioni in cui l’operatore effettua acquisti in mancanza della qualifica di esportatore abituale o per importi eccedenti il relativo plafond.
La stessa circolare inoltre prevede, in via generale, che la norma in questione si applichi in tutte le situazioni in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, dunque, anche qualora si utilizzi uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, fra i quali è espressamente richiamata la conciliazione giudiziale. Dalla lettura combinata di tali precisazioni è quindi possibile concludere che l’esportatore abituale può detrarre l’Iva accertata «nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 60, settimo comma», il quale, peraltro, continua a prevedere la possibilità di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di versamento dell’Iva accertata, nonostante i nuovi, più brevi, termini previsti dall’articolo 19 dopo le modifiche del Dl 50/2017.
In ogni caso, concludono le Entrate, è possibile prescindere dall’emissione di un’autofattura riportante i dati dell’avviso d’accertamento e del pagamento effettuato (ancorché, in pratica, essa sia utile per esigenze contabili e di registrazione).
Sul punto, la circolare n. 35/E del 2013, pur rilevando che la norma non prevede specifici oneri documentali, sottolineava invece la possibilità di predisporre un documento (cui allegare per completezza l’atto d’accertamento e l’attestato di versamento) che evidenziasse l’imposta versata e il titolo giustificativo della detrazione.
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Matteo Balzanelli
Massimo Sirri
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