Il rappresentante fiscale può intervenire “spezzando” una cessione intracomunitaria in un trasferimento a se stessi seguito da una cessione domestica. Pertanto, se da un lato va rimarcato il fatto che il rappresentante fiscale non esercita una forza attrattiva totalizzante rispetto a tutte le operazioni poste in essere dal rappresentato, dall’altro va comunque considerata l’eventualità di un suo coinvolgimento volontario in una cessione di beni. Possibilità condivisa da alcuni Paesi membri in sede di ruling (Cbr maggio 2017).
L’orientamento delle Sezioni unite (si veda l’articolo a fianco) non pare in contrasto con la tesi della “trasparenza” del rappresentante fiscale, peraltro condivisa anche dal Fisco (circolare 13/94 e risoluzione 66/E/2002). Riconoscere forza attrattiva totalizzante al rappresentante fiscale, del resto, risulterebbe incoerente rispetto a quanto previsto per la stabile organizzazione, la quale viene in rilievo solo per le operazioni da essa effettuate o cui la stessa partecipi.
È però possibile interrogarsi sulla possibilità di “intromettere” il rappresentante fiscale, anche laddove non strettamente necessario (e purché fuori da ipotesi di frode/abuso).
Provando ad adattare le conclusioni raggiunte in sede di ruling (Cbr), si può pensare a un soggetto italiano (A) con rappresentante in Olanda che cede beni a un altro operatore residente (B), anch’esso dotato di rappresentante fiscale in Olanda, il quale li rivenda a un soggetto olandese (C), con i beni trasferiti direttamente da A a C.
Secondo le conclusioni del documento, il cedente italiano parrebbe legittimato a emettere fattura non imponibile, trattandosi di cessione intracomunitaria (restando il suo rappresentante fiscale “estraneo” all’operazione), mentre il cessionario/promotore effettuerebbe un acquisto intra in Olanda tramite il proprio rappresentante fiscale, il quale effettuerà poi la vendita interna al cliente olandese.
Sempre in sede di ruling, alcuni Paesi sembrano inoltre ammettere la possibilità di dividere la cessione intracomunitaria in un trasferimento al proprio rappresentante fiscale (anziché a quello del cliente) seguito da una cessione domestica. Nel caso prospettato, pertanto, sarebbe possibile effettuare una cessione intracomunitaria assimilata verso il proprio rappresentante fiscale seguita da una vendita interna alla posizione Iva olandese del cessionario/promotore nazionale, prima della vendita al cliente finale.
Nell’ipotesi (più semplice) di vendita a cliente Ue da parte di operatore nazionale dotato di rappresentante nello Stato membro in cui già si trovano i beni oggetto di cessione, la disciplina è invece consolidata. All’atto dell’invio dei beni, si realizza una cessione intraUe assimilata nei confronti della posizione Iva assunta nell’altro Stato, cui corrisponde lo speculare acquisto intra assimilato. Per la successiva vendita interna nell’altro Stato, occorre verificare se qui operi o meno il reverse charge per le cessioni da non residenti:
in caso affermativo, il cedente nazionale emette fattura con la partita Iva italiana, pur trattandosi di operazione extraterritoriale, apponendo la dicitura “inversione contabile” (articolo 21, comma 6-bis, lettera a) del Dpr 633/1972);
diversamente, l’obbligo di fatturazione sarà assolto dalla posizione Iva assunta nel Paese comunitario.
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